
I dati di cui al momento siamo a conoscenza appaiono, al contrario di quanto riportato da alcuni partecipanti del tavolo istituzionale, assai gravi.
In particolare, apprendiamo anche dalla stampa che, da analisi effettuate dal
servizio veterinario ASL di Pistoia, risulta che se pur svariati mesi dall'incidente e quindi con livelli di diossina già ridotti rispetto a quella data, in almeno due campioni su alimenti sono stati riscontrati livelli di diossina superiori ai limiti previsti dalla legge (Regolamento della C.E. - n. 199/2006), così come è accaduto in Campania per le
mozzarelle di bufala e a Brescia per il
latte.
Da quanto riporta la stampa, sembrerebbe che ci siano stati ulteriori superamenti per quanto riguarda anche i Polilorobifenili
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PCB, sostanze simili alla diossina tante che l'
Organizzazione Mondiale della Sanità prevede che alcuni di essi siano considerati come le diossine. L'affermazione che viene fatta, che i PCB siano estranei ai processi di combustione e "quindi non direttamente relazionabili" con l'inceneritore appare assolutamente strabiliante, tanto che ci chiediamo se i "tecnici" che fanno queste affermazioni abbiano letto gli ultimi risultati delle analisi di ciò che esce dal camino di Montale (dati ARPAT aprile 2008 pubblicati sul sito della Provincia di Pistoia) dove, a fronte di 0,0024 nanogrammi per metro cubo di diossine abbiamo la bellezza di
27,2 Ng/Nm3 di
PCB, quindi in quantità enormemente superiore alle diossine e sicuramente provenienti dall'inceneritore di Montale in quanto proprio lì sono stati misurati.
Una cosa è certa, anche dai soli dati ambientali resi pubblici, la media della presenza di diossine, nella zona della ricaduta dell'
inceneritore di Montale, è circa il doppio (con punte di 3 - 4 volte superiori) rispetto ai due riferimenti che ARPAT ha preso in zone già presumibilmente molto inquinate, in quanto adiacenti all'autostrada Firenze/Mare (a Prato e vicino ad Agliana).
Altro dato assolutamente anomalo, è inoltre quello di Via Ciliegiole a Pistoia, dove si è ritrovato un fortissimo inquinamento di
metalli pesanti.
A questo punto, e con questi dati, si impone per legge (anche se con inammissibile ritardo) l'emissione di una ordinanza di divieto al consumo e alla commercializzazione di tutti gli alimenti prodotti nella zona interessata dalla ricaduta degli inquinanti provenienti dall'inceneritore di Montale.
I danni economici del danno ambientale, per il principio del "chi inquina paga" non dovranno ricadere sui produttori locali, già danneggiati nella loro salute, nei confronti dei quali devono essere invece previsti
risarcimenti ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 133/2005. Quindi a pagare dovranno essere gli inquinatori.
coordinamento dei comitati della Piana di Firenze, Prato e Pistoia